PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 601-bis. (Traffico di organi prelevati da bambini). - Chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia organizzazioni finalizzate al traffico o alla vendita o alla dotazione illecita di organi prelevati da bambini è punito con la reclusione non inferiore a trenta anni.
      È punito, altresì, con la stessa pena di cui al primo comma, anche colui che individualmente commercia organi prelevati da bambini.
      Chi è comunque coinvolto nel traffico, nella vendita e nella donazione illecita degli organi di cui ai commi primo e secondo è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.
      Le pene di cui al presente articolo sono ridotte dalla metà a due terzi per chi collabora con la giustizia al fine di assicurare ad essa i responsabili dei delitti o le prove del reato».

Art. 2.

      1. Al personale sanitario comunque coinvolto nel traffico di organi prelevati da bambini, di cui all'articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, o nell'espianto o nel trapianto di tali organi, si applicano, oltre alle pene detentive previste per le fattispecie di reato da esso contemplate, la multa da 10 mila a 150 mila euro e la sanzione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

 

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Art. 3.

      1. È istituita presso la Direzione centrale della polizia criminale una sezione speciale per contrastare le attività di traffico e di vendita degli organi prelevati da bambini e destinati al mercato clandestino nazionale e internazionale.

Art. 4.

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli organi prelevati da bambini, con il compito di presentare al Parlamento una relazione semestrale sulle cause, sull'entità e sui flussi del fenomeno che coinvolge l'Italia come base operativa o di transito.
      2. Il Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della salute, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione della pubblica opinione finalizzate a contrastare il reato di cui all'articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.